Art. 2

In vigore dal 23 mar 1966
I predetti cittadini, per ottenere la iscrizione nel ruolo ordinario dei mediatori, debbono avere i requisiti indicati nel primo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, numero 1926. La prova di tali requisiti, a eccezione di quello della residenza, dovrà essere fornita con idonea certificazione, rilasciata dalla competente autorità dello Stato del quale l'aspirante è cittadino.
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