Art. 4

In vigore dal 4 gen 1966
È concessa l'esenzione dal dazio di cui all' del presente decreto alle merci temporaneamente esportate per essere riparate all'estero a condizione che venga accertato in modo indubbio che la riparazione è effettuata gratuitamente per obblighi di garanzia o per difetti di fabbricazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-15;1430#art-4

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