Art. 2
In vigore dal 4 gen 1966
L'importo della detrazione, stabilita al comma 2° del precedente articolo, va calcolato tenendo conto:
della quantità e della qualità delle merci temporaneamente esportate;
del valore delle merci temporaneamente esportate, riferito alla data della reimportazione;
della aliquota daziaria in vigore alla data dell'accettazione della dichiarazione di reimportazione;
del trattamento tariffario previsto per i contingenti di importazione a dazio ridotto o in esenzione, qualora le merci temporaneamente esportate siano della stessa natura di quelle per le quali esiste tale contingente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-15;1430#art-2