Art. 3

In vigore dal 4 gen 1966
La detrazione di cui all', comma 2°, è eseguita secondo l'aliquota daziaria delle merci reimportate quando: a) la lavorazione o la riparazione delle merci temporaneamente esportate è stata eseguita in uno Stato membro della Comunità Economica Europea e le merci reimportate rispondono alle condizioni prescritte dal Trattato per l'eliminazione progressiva dei dazi doganali, delle restrizioni quantitative e di ogni altra misura di effetto equivalente; b) l'aliquota daziaria delle merci reimportate è inferiore alla aliquota daziaria applicabile ai prodotti temporaneamente esportati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-15;1430#art-3

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