Art. 1
In vigore dal 4 gen 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;
Visti gli articoli 27, 155 e 189 del Trattato medesimo;
Vista la legge 13 luglio 1965, n. 871, che conferisce a Governo la delega ad emanare per tutta la durata della seconda tappa del periodo transitorio definito dall'articolo 8 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, con decreti aventi forza di legge ordinaria, le norme necessarie per attuare le misure previste dall'art. 27 del Trattato stesso;
Vista la Tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723;
Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive aggiunte e modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive aggiunte e modificazioni;
Vista la Raccomandazione della Commissione della Comunità Economica Europea, rivolta agli Stati membri il 29 novembre 1961 e relativa al trattamento tariffario applicabile alle merci reimportate in seguito a temporanea esportazione;
Ritenuta la necessità di dare attuazione alla Raccomandazione della Commissione della Comunità Economica Europea sopra richiamata;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell' della legge 13 luglio 1965, n. 871;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero;
Decreta:
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Alla reimportazione di merci che sono state esportate temporaneamente per essere lavorate o riparate all'estero è dovuto, salvo quanto previsto nel successivo comma, il dazio proprio delle merci reimportate da liquidarsi in base alla tariffa vigente al momento in cui è accettata la dichiarazione di reimportazione.
Dall'ammontare del dazio come sopra calcolato va detratto un importo pari all'ammontare del dazio cui sarebbero assoggettate le merci temporaneamente esportare nel caso di importazione dal Paese ove ha avuto luogo la lavorazione o la riparazione, salvo quanto previsto nel successivo .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-15;1430#art-1