Art. 6
In vigore dal 14 gen 1966
Il presente decreto ha effetto dal 1 gennaio 1966.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965
SARAGAT
MORO - RUSSO - COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 12. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-15;1413#art-6