Art. 2

In vigore dal 14 gen 1966
Per la posa di conduttori e cavi aerei sulle palificazioni telegrafiche dell'Amministrazione delle poste a delle telecomunicazioni sono altresì a carico delle Amministrazioni, società, enti diversi e privati, di cui al precedente articolo, in corrispettivo dell'occupazione di posto sulle palificazioni stesse, le seguenti quote: a) per ogni chilometro di conduttore comunque pesato su palificazione di qualsiasi specie e natura....... L. 55.000 b) per ogni chilometro di cavo aereo di qualsiasi tipo e natura, da posare su palificazioni in legno, cemento armato o ferro, per ogni centimetro o frazione di centimetro di diametro del cavo............ L. 130.000 L'eventuale esistenza di fune portante esterna al cavo non comporta alcuna maggiorazione della quota dovuta per l'appoggio del cavo aereo. In caso di spostamento della palificazione per esigenze dell'Amministrazione o del proprietario del fondo servente, eseguito a spese dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, le Amministrazioni, società, enti diversi e privati proprietari dei fili o dei cavi su di essa posati, oltre a sostenere le spese relative al trasferimento dei propri conduttori o cavi, sono tenuti a corrispondere nuove quote per il tratto di palificazione spostato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-15;1413#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo