Art. 4

In vigore dal 14 gen 1966
È in facoltà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di accordare riduzioni sui canoni di cui alla tabella A allegata al presente decreto alle Amministrazioni, enti, organizzazioni e società indicati nell' della legge 3 novembre 1961, n. 1232, alle condizioni e nei limiti previsti nell'articolo stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-15;1413#art-4

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