Art. 3
In vigore dal 14 gen 1966
I canoni annui per la manutenzione di palificazioni, di conduttori e delle funi e ganci portacavi aerei nonché i canoni per l'uso delle palificazioni telegrafiche e telefoniche e dei conduttori su di esse posati di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono stabiliti nella misura di cui alla tabella A annessa al presente decreto, vistata dal Ministro per le poste e telecomunicazioni.
Per la manutenzione dei tronchi di linee speciali sono dovuti, oltre ai canoni di cui al precedente comma, i canoni supplementari stabiliti nella tabella B annessa al presente decreto, vistata dal Ministro per le poste e telecomunicazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-15;1413#art-3