Capo IV
Art. 255
In vigore dal 28 ott 1965
L'istituto assicuratore, ferme restando le altre facoltà di accertamento conferitegli, sia in via generale, sia in via particolare, ha, per i casi di anchilostomiasi, anche la facoltà di prendere visione dei referti relativi alle visite mediche effettuate in base alle norme sull'igiene e la profilassi della stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-255