Capo V
Art. 260
In vigore dal 28 ott 1965
I fondi di riserva, investiti in titoli a norma del precedente articolo, sono depositati o custoditi presso istituti pubblici di credito.
La restante parte, meno la quota eventualmente impiegata in operazioni di mutui ipotecari ai sensi del precedente articolo, viene depositata presso un istituto di credito di notoria solidità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-260