Capo V

Art. 258

In vigore dal 28 ott 1965
I ricorsi riguardanti la formazione delle tariffe di assicurazione sono decisi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. I ricorsi riguardanti I contributi assegnati a singole aziende, in applicazione delle tariffe debitamente approvate, sono decisi dall'intendente di finanza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-258

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