Capo IV
Art. 251
In vigore dal 24 set 2015
Il medico, che ha prestato assistenza ad un lavoratore affetto da malattia ritenuta professionale, deve trasmetterne il certificato-denuncia all'istituto assicuratore, entro dieci giorni dalla data della prima visita medica, con le modalità previste dall', quando la malattia possa, a suo giudizio, determinare inabilità che importi l'astensione assoluta dal lavoro per più di tre giorni.
I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall'istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
Con le stesse modalità debbono essere denunciate all'istituto assicuratore le ricadute in precedenti malattie professionali.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che la presente modifica ha efficacia a decorrere dal 22/03/2016.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-251