Disposizioni preliminari

Art. 43

In vigore dal 1 ago 1971
Sono esenti dal diritto di statistica: a) le merci esenti a norma degli ed a titolo di agevolazione per il traffico delle zone di frontiera e di quelle poste fuori della linea doganale; b) le merci avariate che vengono distrutto a norma dell'; c) i prodotti naturali delle possessioni intersecate dalla linea doganale ed appartenenti ai cittadini italiani che li portano oltre frontiera; d) le provviste imbarcate per consumo di bordo, semprechè proporzionate al numero dei passeggeri e dell'equipaggio, ed alla durata del viaggio; e) gli effetti e i mobili, usati, degli impiegati civili e militari dello Stato che vanno ad esercitare il loro ufficio all'estero; f) le merci spedite in cabotaggio o in circolazione o che rientrano nello Stato dopo il cabotaggio o la circolazione; g) le merci recuperate da naufragi o sbarcate per forza maggiore, quando non siano messe in consumo nello Stato; h) le merci semplicemente trasbordate nei porti dello Stato, anche quando, in attesa della nave sulla quale devono essere trasbordate, siano temporaneamente depositate sulle banchine o introdotte in appositi locali in attesa di reimbarco; i) i minerali di zolfo in pezzi, lo zolfo greggio, raffinato e sublimato, in esportazione, considerati sotto le voci numeri 25.03, ed ex 28.02 (sublimato), della tariffa; l) le merci spedite a mezzo di pacchi postali; m) le merci ammesse all'importazione ed all'esportazione temporanea a titolo di agevolazione per il traffico internazionale, considerate all', paragrafo 1, lettere d), f), g), h) e paragrafo 3, lettere h), d), e), f) e g) delle disposizioni sulle importazioni e le esportazioni temporanee approvate con regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; n) gli aerostati, gli aeroplani ed i natanti, considerati sotto le voci numeri 88.01, 88.02-A, 89.01-A, 89.01-B-I, 89.01-B-II-a-1, 89.01-B-II-b-1, 89.01-B-II-b-3,89.02, 89.03, 89.05, della tariffa; o) le spedizioni di merci che, nel complesso, non superino il peso lordo di 20 chilogrammi; p) tutte le merci che, secondole vigenti disposizioni, vengono rilasciate senza l'emissione di bolletta doganale.

Note all'articolo

  • La L. 24 giugno 1971, n. 447 ha disposto (con l'art.2, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' altresi' abolito il diritto di statistica previsto dagli articoli 42 e seguenti delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, per l'importazione e per l'esportazione di merci che rispondono alle condizioni richieste dalle disposizioni relative alla non applicazione dei dazi, dei prelievi e delle tasse di effetto equivalente tra gli Stati membri delle Comunita' europee, istituite con i trattati ratificati con leggi 25 giugno 1952, n. 766, e 14 ottobre 1957, n. 1203".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-26;723#art-dp-43

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