Disposizioni preliminari
Art. 44
In vigore dal 1 ago 1971
Il minimo del diritto di statistica da riscuotere per ogni spedizione è fissato in lire dieci.
Il diritto di statistica è ugualmente dovuto in tale misura per le frazioni di peso eccedenti la tonnellata o il quintale, secondo che la base per la sua applicazione, ai sensi dell', sia l'una o l'altra di queste unità di peso.
Nel caso in cui in una stessa spedizione siano comprese merci soggette al detto diritto su differenti basi, le frazioni di peso sono considerate distintamente per ciascuna categoria di merci.
Note all'articolo
- La L. 24 giugno 1971, n. 447 ha disposto (con l'art.2, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' altresi' abolito il diritto di statistica previsto dagli articoli 42 e seguenti delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, per l'importazione e per l'esportazione di merci che rispondono alle condizioni richieste dalle disposizioni relative alla non applicazione dei dazi, dei prelievi e delle tasse di effetto equivalente tra gli Stati membri delle Comunita' europee, istituite con i trattati ratificati con leggi 25 giugno 1952, n. 766, e 14 ottobre 1957, n. 1203".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-26;723#art-dp-44