Disposizioni preliminari

Art. 46

In vigore dal 1 ago 1971
L'approvazione delle tariffe delle mercedi per il movimento delle merci nelle dogane, ove il facchinaggio è organizzato a norma del regolamento approvato col decreto reale 4 dicembre 1864, e successive variazioni, spetta agli intendenti di Finanza, sentite le Camere di commercio, industria e agricoltura.

Note all'articolo

  • La L. 24 giugno 1971, n. 447 ha disposto (con l'art.2, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' altresi' abolito il diritto di statistica previsto dagli articoli 42 e seguenti delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, per l'importazione e per l'esportazione di merci che rispondono alle condizioni richieste dalle disposizioni relative alla non applicazione dei dazi, dei prelievi e delle tasse di effetto equivalente tra gli Stati membri delle Comunita' europee, istituite con i trattati ratificati con leggi 25 giugno 1952, n. 766, e 14 ottobre 1957, n. 1203".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-26;723#art-dp-46

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