Statuto Istituto superiore di educazione fisica PalermoTitolo II

Art. 7

In vigore dal 20 ago 1965
Il Consiglio d'amministrazione si compone: a) di due rappresentanti del comune di Palermo, designati dall'Amministrazione comunale; b) di quattro membri eletti dal Consiglio direttivo del Centro studi per la propaganda e lo sviluppo delle scienze applicate all'Educazione fisica; c) di un rappresentanti dell'Amministrazione regionale siciliana; d) di un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Palermo; e) di un rappresentante dell'Università degli studi di Palermo; f) di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; g) di un rappresentante del Comitato olimpico nazionale italiano; h) di un rappresentante della Sezione provinciale della Associazione nazionale di educazione fisica; i) del direttore dell'Istituto; l) del dirigente tecnico; m) di un professore eletto dal Consiglio direttivo dello Istituto, tra i suoi componenti; n) di un rappresentante pro-tempore per ciascun Ente pubblico o privato, che, in seguito a regolare convenzione, si impegni a sovvenzionare l'Istituto con un contributo annuo non inferiore a tre milioni di lire. Le designazioni dei rappresentanti sono fatte dagli Enti competenti. Tutti i membri durano in carica un triennio, sempre che continuino a far parte degli organi e degli Enti, che li hanno designati, e possono essere riconfermati. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate dal segretario amministrativo dell'Istituto o da chi ne fa le veci.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-05-15;940#art-sis-7

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