Statuto Istituto superiore di educazione fisica Palermo›Titolo II
Art. 7
In vigore dal 20 ago 1965
Il Consiglio d'amministrazione si compone:
a) di due rappresentanti del comune di Palermo, designati dall'Amministrazione comunale;
b) di quattro membri eletti dal Consiglio direttivo del Centro studi per la propaganda e lo sviluppo delle scienze applicate all'Educazione fisica;
c) di un rappresentanti dell'Amministrazione regionale siciliana;
d) di un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Palermo;
e) di un rappresentante dell'Università degli studi di Palermo;
f) di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
g) di un rappresentante del Comitato olimpico nazionale italiano;
h) di un rappresentante della Sezione provinciale della Associazione nazionale di educazione fisica;
i) del direttore dell'Istituto;
l) del dirigente tecnico;
m) di un professore eletto dal Consiglio direttivo dello Istituto, tra i suoi componenti;
n) di un rappresentante pro-tempore per ciascun Ente pubblico o privato, che, in seguito a regolare convenzione, si impegni a sovvenzionare l'Istituto con un contributo annuo non inferiore a tre milioni di lire.
Le designazioni dei rappresentanti sono fatte dagli Enti competenti. Tutti i membri durano in carica un triennio, sempre che continuino a far parte degli organi e degli Enti, che li hanno designati, e possono essere riconfermati.
Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate dal segretario amministrativo dell'Istituto o da chi ne fa le veci.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-05-15;940#art-sis-7