Statuto Istituto superiore di educazione fisica Palermo›Titolo I
Art. 3
In vigore dal 20 ago 1965
Il corso di studi dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica è triennale.
L'istituto conferisce a coloro che hanno frequentato i corsi accademici e superato i relativi esami, il "Diploma di educazione fisica" ai sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 88.
A tal fine l'Istituto provvede alla preparazione scientifica e didattica degli allievi per mezzo di corsi teorici e pratici per il necessario addestramento individuale e per la specifica preparazione scientifica, culturale e tecnica, in riferimento con le varie attività ginnico sportive.
L'Istituto può inoltre conferire altri diplomi ed attestati specifici a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui al successivo .
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-05-15;940#art-sis-3