Statuto Istituto superiore di educazione fisica PalermoTitolo II

Art. 8

In vigore dal 20 ago 1965
Il Consiglio di amministrazione, oltre alle attribuzioni che gli sono deferite dalle leggi e dai regolamenti sull'istruzione superiore: a) ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto; b) delibera sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo; c) delibera sulle spese straordinarie e impreviste, sul prelevamenti dal fondo di riserva e sugli storni da un capitolo all'altro; d) delibera sugli atti da promuovere ed esperire per la trasformazione e l'incremento patrimoniale dell'Istituto; e) delibera sull'accettazione di lasciti, donazioni, contributi e sui contratti e convenzioni di qualsiasi natura che eccedano la durata di tre anni, nonché sugli appalti e lavori in economia; f) delibera in ordine alle eventuali modifiche da apportarsi allo statuto; g) delibera, su proposta del Consiglio direttivo, sulla nomina del direttore dell'Istituto; h) delibera, su proposta del direttore e sentito il parere del Consiglio direttivo, sulla nomina del dirigente tecnico scelto tra i professori ordinari di educazione fisica ed abilitati all'insegnamento, in possesso della preparazione tecnicodidattica necessaria; i) provvede alla nomina del segretario amministrativo e del personale amministrativo e subalterno, secondo le norme di cui al presente statuto; l) delibera, entro il mese di luglio, su proposta del direttore sul conferimento e la conferma degli incarichi di insegnamento per le materie del gruppo scientifico-culturale e di quello tecnico-addestrativo, nonché sulla nomina del medico addetto al servizio sanitario dell'Istituto; m) delibera, su richiesta del Consiglio direttivo, sulla nomina e la riconferma (degli assistenti; n) delibera relativamente allo stato giuridico ed al trattamento economico dal personale di qualsiasi genere con la osservanza delle norme, delle condizioni e dei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché sui provvedimenti disciplinari più gravi della censura a carico del personale stesso; o) approva, su proposta del Consiglio direttivo, la pubblicazione del bando di concorso per l'ammissione ai corsi dell'Istituto secondo il numero dei posti determinati annualmente; p) delibera, su proposta del direttore, sulla composizione delle Commissioni per gli esami di concorso di ammissione all'Istituto; q) istituisce corsi di preparazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione nelle varie discipline contemplate dai Piani di studi, in conformità alle norme di cui al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, nonché i corsi speciali di educazione fisica di cui al successivo del presente statuto; r) delibera sulla istituzione di borse di studio e di perfezionamento, sulle spese relative alle pubblicazioni scientifiche e didattiche; nonché sulla partecipazione ai viaggi di istruzione all'estero ed alle manifestazioni ginnico-sportive internazionali; s) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto. Il Consiglio d'amministrazione è convocato ordinariamente due volte l'anno e straordinariamente ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, o ne sia fatta espressa richiesta da parte di almeno un terzo dei suoi componenti. Il presidente annualmente o quando lo ritenga, o ne sia richiesto, riferisce al Consiglio d'amministrazione sull'andamento dell'Istituto. Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti. L'ordine del giorno è comunicato per Iscritto almeno cinque giorni prima salvo casi di urgenza. Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Le deliberazioni riguardanti persone fisiche vengono prese scrutinio segreto. Il segretario del Consiglio d'amministrazione redige e custodisce i verbali, che vengono firmati da lui e dal presidente. Al presidente del Consiglio d'amministrazione potrà essere assegnata una indennità di rappresentanza, a giudizio del Consiglio stesso e nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-05-15;940#art-sis-8

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