Art. 5
In vigore dal 4 apr 1965
I rapporti tra l'Istituto nazionale per, l'assicurazione contro le malattie e la Cassa mutua per il personale dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, per quanto riguarda gli eventuali diversi sistemi e modalità di erogazione delle prestazioni, le modalità di rilevazione dei costi della Cassa mutua ai fini dell', quarto comma, nonché per quanto non previsto dal presente decreto, saranno regolati da apposita convenzione stipulata con la partecipazione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, quale garante della Cassa mutua predetta.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 marzo 1965
SARAGAT
MORO - DELLE FAVE - REALE - COLOMBO -
LAMI - STARNUTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1965
Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 85. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-03-17;145#art-5