Art. 2
In vigore dal 25 ago 1974
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è tenuto a versare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie tutti i contributi per l'assicurazione contro le malattie previsti per le corrispondenti categorie di assicurati del settore industria.
Per i lavoratori non aventi qualifica impiegatizia il relativo contributo è ridotto dell'1,25% della retribuzione in relazione all'obbligo previsto per l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dall', secondo comma, di corrispondere a proprio diretto carico il trattamento economico di malattia.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e la Commissione centrale della Cassa, mutua di malattia per i dipendenti dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, è determinata annualmente la somma globale che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dovrà versare alla Cassa mutua quale corrispettivo per l'espletamento dei servizi assistenziali dalla stessa effettuati per conto dell'Istituto stesso.
La somma globale di cui al precedente comma è determinata tenendo conto dei costi sostenuti dalla Cassa, di quelli delle sedi provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie competenti per territorio per categorie similari nonché dell'azione di prevenzione svolta dalla Cassa mutua nell'interesse degli assicurati contro le malattie.
Con decorrenza dal 1 gennaio 1972 la somma di cui al precedente comma dovrà corrispondere ad un minimo del 70 per cento dell'importo globale dei contributi riscossi per l'assicurazione contro le malattie e, in caso di modifiche dei costi assistenziali, non potrà comunque superare il 75 per cento dell'importo globale suddetto. Con decorrenza 1 gennaio 1973 le anzidette percentuali sono elevate rispettivamente al 75 per cento ed all'80 per cento.
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, su autorizzazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, corrisponderà direttamente alla Cassa mutua anticipazioni, con conguaglio sui contributi dovuti, sino alla concorrenza della somma che, in base al decreto ministeriale predetto, risulta dovuta alla Cassa stessa.
Note all'articolo
- La L. 16 luglio 1974, n.323 ha disposto (con l'art. 2) che "Ai fini della determinazione della somma globale di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 145, sono prese in considerazione anche le quote di spesa degli esercizi precedenti non rimborsate alla cassa perche' eccedenti il limite massimo della somma stessa previsto dalla normativa in vigore".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-03-17;145#art-2