Art. 1
In vigore dal 4 apr 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l' della legge 27 giugno 1964, n. 452, concernente la proroga dell'esercizio della delega al Governo contenuta nell'art. 13 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per l'emanazione di norme relative all'assistenza in favore dei dipendenti dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria e commercio;
Decreta:
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I lavoratori dipendenti dall'Ente Nazionale per la Energia Elettrica sono obbligatoriamente iscritti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, il quale si avvale, per la erogazione delle prestazioni sanitarie ai lavoratori stessi, in attesa che si proceda al riordinamento dell'assistenza di malattia, della Cassa mutua costituita per i lavoratori predetti con accordo sindacale al fine di conservare agli stessi i trattamenti di maggior misura o forme di assistenza non previsti dalla assicurazione generale obbligatoria contro le malattie.
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è tenuto a corrispondere al personale dipendente direttamente a proprio carico il trattamento economico di malattia nonché quello per le lavoratrici madri in misura e limiti non inferiori a quelli previsti per le corrispondenti categorie di lavoratori assistiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e fermi restando gli eventuali trattamenti di miglior favore.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-03-17;145#art-1