Art. 3
In vigore dal 4 apr 1965
I dipendenti dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica che, all'atto del pensionamento, risultino assistiti con le modalità previste dal presente decreto hanno facoltà di optare perché la assistenza di malattia quali pensionati continui ad essere loro corrisposta tramite la Cassa mutua.
L'opzione deve essere comunicata all'atto del pensionamento con lettera raccomandata alla Cassa mutua che ne dà comunicazione alla competente sede provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.
Una volta esercitata, l'opzione è valida per l'anno solare in corso e s'intende prorogata a quello successivo qualora, entro il 30 novembre di ciascun anno, non venga da parte dell'interessato data comunicazione, con lettera raccomandata, alla competente sede provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Cassa mutua di voler recedere dall'opzione.
La facoltà di opzione di cui al primo comma può essere esercitata, entro il termine perentorio del 30 novembre 1965, dai pensionati che all'atto del pensionamento esplicavano la loro attività alle dipendenze di imprese o impianti assorbiti dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.
Per i pensionati che all'atto del pensionamento esplicavano la loro attività alle dipendenze di imprese o impianti che saranno assorbiti dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto la facoltà di opzione di cui al precedente comma potrà essere esercitata entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di assorbimento dell'impresa o, impianto ed avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata esercitata l'opzione.
Per i pensionati considerati dal presente articolo che saranno assistiti direttamente dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, questo addebiterà alla Cassa mutua i relativi costi sostenuti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-03-17;145#art-3