Convenzione per la concessione alla Telespazio di sistemi di telecomunicazioni

Art. 9

Abrogato

Attività di studio e ricerca

In vigore dal 30 ott 1965 al 13 set 1984
La Telespazio, nei limiti consentiti dalle esigenze del servizio, deve mettere a disposizione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nonché degli enti di ricerca da questo indicati, dati ed impianti di propria pertinenza e prestare ogni altra forma di collaborazione tutte le volte che il suddetto Ministero la richieda ai fini dell'espletamento dell'attività di studio e ricerca.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-12;1130#art-cpl-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo