Convenzione per la concessione alla Telespazio di sistemi di telecomunicazioni
Art. 9
Abrogato9 / 47Attività di studio e ricerca
In vigore dal 30 ott 1965 al 13 set 1984
La Telespazio, nei limiti consentiti dalle esigenze del servizio, deve mettere a disposizione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nonché degli enti di ricerca da questo indicati, dati ed impianti di propria pertinenza e prestare ogni altra forma di collaborazione tutte le volte che il suddetto Ministero la richieda ai fini dell'espletamento dell'attività di studio e ricerca.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-12;1130#art-cpl-9