Convenzione per la concessione alla Telespazio di sistemi di telecomunicazioni

Art. 7

Abrogato

Espletamento del traffico e del servizi

In vigore dal 30 ott 1965 al 13 set 1984
Il traffico telegrafico e telefonico ed ogni altro servizio di telecomunicazioni, da espletare sui collegamenti costituiti a norma dell' della presente convenzione, sono riservati, secondo le rispettive competenze, al Ministero P.T. od ai concessionari di questo ultimo. Pertanto i collegamenti anzidetti saranno dalla Telespazio ceduti in uso al Ministero P.T. ed alle Società concessionarie di pubblici servizi di telecomunicazioni, per l'espletamento del traffico di rispettiva competenza; la relativa assegnazione ai vari utilizzatori, ivi compresi quelli indicati al comma seguente, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Ministero P.T. Compatibilmente con le esigenze del servizio, collegamenti potranno dalla Telespazio essere ceduti, previa autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ad altre Amministrazioni dello Stato, e così pure a persone ed enti che risultino muniti di regolare concessione o, in casi di urgenza e per limitati periodi di tempo, di speciale autorizzazione da parte dello stesso Ministero. L'istradamento del traffico pubblico telefonico e telegrafico sugli impianti oggetto della presente CONCESSIONE sarà disciplinato da, speciali accordi che la Telespazio stipulerà con gli enti preposti alla gestione dei servizi transcontinentali di telecomunicazioni, previa autorizzazione del Ministero P.T.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-12;1130#art-cpl-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo