Convenzione per la concessione alla Telespazio di sistemi di telecomunicazioni

Art. 1

Abrogato

Oggetto della concessione

In vigore dal 30 ott 1965 al 13 set 1984
Convenzione per la concessione, da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, alla Telespazio - Società per azioni, di impiantare e di esercire sistemi di telecomunicazioni attuati a mezzo di satelliti artificiali. Tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (d'ora innanzi indicato con l'abbreviazione di "Ministero P.T.") in persona del Ministro on. avv. Carlo Russo e la Telespazio - Società per azioni per le comunicazioni spaziali (d'ora innanzi indicata con l'abbreviazione "Telespazio") con sede in Roma, via del Babuino, 9, capitale versato L. 300.000.000, rappresentata dal suo presidente, ing. Marcello Rodinò, all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione della Telespazio in data 4 febbraio 1965 si conviene e si stipula quanto appresso: . Oggetto della concessione Il Ministero P.T. concede in esclusiva alla Telespazio l'impianto e l'esercizio dei, sistemi di cui al successivo atti a realizzare, tra stazioni terrene, collegamenti di telecomunicazioni attuati a mezzo di satelliti artificiali attivi e passivi. L'utilizzazione dei suddetti collegamenti per le esigenze dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico e privato è disciplinata dal successivo . L'impianto e l'esercizio dei sistemi di cui sopra debbono costituire lo scopo sociale esclusivo della Telespazio. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, d'intesa con quelli del tesoro e delle partecipazioni statali, può tuttavia autorizzare la Telespazio ad assumere altri esercizi industriali aventi connessione con le attività oggetto della presente concessione o entrare in compartecipazione diretta o indiretta in aziende aventi per scopo tali esercizi. Per l'esercizio delle suddette attività, la Telespazio è tenuta alla osservanza delle direttive generali e programmatiche a delle disposizioni che - tramite il Ministero P.T. - saranno Impartite per quanto concerne l'uso degli spazi extraterrestri e per il coordinamento con le attività spaziali svolte da altri organismi ed enti nazionali ed internazionali. La concessione è subordinata alle modalità, limitazioni, condizioni ed obblighi previsti dalla presente CONCESSIONE e, per quanto da essa non previsto, dalle leggi vigenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-12;1130#art-cpl-1

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