Convenzione per la concessione alla Telespazio di sistemi di telecomunicazioni

Art. 10

Abrogato

Collaudi

In vigore dal 30 ott 1965 al 13 set 1984
Il Ministero P.T. si riserva la facoltà di procedere, a mezzo dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, al collaudo degli impianti in opera e degli ampliamenti o sostituzioni che modifichino le caratteristiche tecniche o le prestazioni degli impianti stessi. La Telespazio pertanto, al fine di consentire l'esercizio della predetta facoltà, dovrà dare, in tempo debito, preavviso circa la data di ultimazione degli Impianti, ampliamenti e sostituzioni di cui sopra all'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, al quale, inoltre, dovranno essere comunicati, se richiesti, gli elementi ed i dati occorrenti per le operazioni di collaudo. Quando si tratti di impianti, ampliamenti o sostituzioni che il Ministero P.T. ritenga, sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, di particolari caratteristiche od entità, il collaudo sarà effettuato a mezzo di apposita Commissione composta di tre membri, nominati dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di cui almeno uno in servizio presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni e gli altri scelti tra una rosa di almeno cinque nominativi proposti dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni. In ogni caso il collaudo non Implica alcuna responsabilità del Ministero P.T. e si intende effettuato esclusivamente in relazione agli obblighi sanciti dalla presente CONCESSIONE.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-12;1130#art-cpl-10

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