Convenzione per la concessione alla Telespazio di sistemi di telecomunicazioni
Art. 10
Abrogato10 / 47Collaudi
In vigore dal 30 ott 1965 al 13 set 1984
Il Ministero P.T. si riserva la facoltà di procedere, a mezzo dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, al collaudo degli impianti in opera e degli ampliamenti o sostituzioni che modifichino le caratteristiche tecniche o le prestazioni degli impianti stessi.
La Telespazio pertanto, al fine di consentire l'esercizio della predetta facoltà, dovrà dare, in tempo debito, preavviso circa la data di ultimazione degli Impianti, ampliamenti e sostituzioni di cui sopra all'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, al quale, inoltre, dovranno essere comunicati, se richiesti, gli elementi ed i dati occorrenti per le operazioni di collaudo.
Quando si tratti di impianti, ampliamenti o sostituzioni che il Ministero P.T. ritenga, sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, di particolari caratteristiche od entità, il collaudo sarà effettuato a mezzo di apposita Commissione composta di tre membri, nominati dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di cui almeno uno in servizio presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni e gli altri scelti tra una rosa di almeno cinque nominativi proposti dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.
In ogni caso il collaudo non Implica alcuna responsabilità del Ministero P.T. e si intende effettuato esclusivamente in relazione agli obblighi sanciti dalla presente CONCESSIONE.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-12;1130#art-cpl-10