Art. 1

In vigore dal 19 mag 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni; Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, rettificato, con modifiche, con la legge 24 giugno 1950, n. 465; Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . È approvato e resa esecutiva, l'annessa convenzione, stipulata in Messina il 23 ottobre 1964 per il finanziamento di cinque posti di assistente ordinario presso la cattedra di "Neuropsichiatria infantile" della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina,
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;384#art-1

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