Art. 1
1 / 5In vigore dal 19 mag 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, rettificato, con modifiche, con la legge 24 giugno 1950, n. 465;
Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
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È approvato e resa esecutiva, l'annessa convenzione, stipulata in Messina il 23 ottobre 1964 per il finanziamento di cinque posti di assistente ordinario presso la cattedra di "Neuropsichiatria infantile" della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina,
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;384#art-1