Art. 3
In vigore dal 19 mag 1965
I contributi annui a carico dell'Amministrazione provinciale di Messina, vengono determinati in L. 2.600.000 (duemilioniseicentomila) per il mantenimento di ciascun posto di cui ai precedente e in L. 520.000 (cinquecentoventimila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante a ciascun titolare del posto stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;384#art-3