Art. 5
In vigore dal 19 mag 1965
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno, o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente , saranno senz'altri soppressi ed i titolari cesseranno immediatamente dal servizio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 febbraio 1965
SARAGAT
GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 150. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;384#art-5