allegato 2
Art. 7
In vigore dal 10 ago 1965
Le Amministrazioni di cui all' della presente convenzione si obbligano ad aumentare proporzionalmente i contributi dovuti, in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici e di carriera che dovessero essere disposti dallo Stato a favore del personale insegnante universitario.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-31;1696#art-a-7