allegato 2

Art. 7

In vigore dal 10 ago 1965
Le Amministrazioni di cui all' della presente convenzione si obbligano ad aumentare proporzionalmente i contributi dovuti, in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici e di carriera che dovessero essere disposti dallo Stato a favore del personale insegnante universitario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-31;1696#art-a-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo