allegato 2

Art. 12

In vigore dal 10 ago 1965
La presente convenzione avrà la durata di anni 20 (venti) a decorrere dalla data del decreto del Presidente della Repubblica che la approverà e si intenderà rinnovata di ventennio in ventennio, salvo che non intervenga formale disdetta almeno un anno prima della scadenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-31;1696#art-a-12

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