allegato 2
Art. 13
In vigore dal 10 ago 1965
Qualora, in qualsiasi momento, vengano a cessare o diventino insufficienti i mezzi messi a disposizione degli Enti sovventori per il finanziamento della Facoltà di magistero, la Facoltà stessa sarà soppressa e cesseranno dal servizio i professori di ruolo e gli assistenti ordinari i quali saranno ammessi all'eventuale trattamento di cessazione che possa loro spettare a norma di legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-31;1696#art-a-13