allegato 2
Art. 3
In vigore dal 10 ago 1965
Presso l'Università degli studi di Perugia saranno istituiti e assegnati alla Facoltà di magistero, ai sensi dell' (sub. articolo 13-bis) della legge 21 giugno 1950, n. 465, n. 4 (quattro) posti di assistente ordinario.
Il trattamento giuridico ed economico, nonché il trattamento di quiescenza dei titolari dei sopradetti posti di assistente, sarà quello previsto dal decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con la legge 21 giugno 1950, numero 4435, e successive notificazioni, riguardante la istituzione dei ruoli statali del personale assistente, tecnico e subalterno delle Università.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-31;1696#art-a-3