allegato 2
Art. 2
In vigore dal 10 ago 1965
Presso la Università degli studi di Perugia saranno istituiti ed assegnati alla Facoltà di magistero ai sensi dell'articolo 63, comma secondo e dell'art. 100, comma secondo, con testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, n. 5 (cinque) posti di professore di ruolo da destinarsi a quegli insegnamenti della Facoltà stessa che verranno in un primo tempo designati nelle forme dovute.
In relazione alle esigenze della attività didattico-scientifica della Facoltà di magistero durante il periodo di validità della presente convenzione, ciascun posto, nel momento in cui si renderà vacante; potrà essere assegnato ad una cattedra anche eventualmente diversa da quella a cui, in un primo tempo, è stato assegnato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-31;1696#art-a-2