Art. 5
In vigore dal 21 lug 1965
Con provvedimento da emanare ai sensi degli articoli 17 e 18 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, saranno approvate le norme concernenti lo statuto della Facoltà.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1964
Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato
MERZAGORA GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 194, foglio n. 30. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-31;1670#art-5