Art. 1
In vigore dal 21 lug 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, n. 1312;
Vedute le proposte avanzate dalle autorità accademiche dell'Università di Bologna intese all'istituzione della Facoltà di scienze politiche presso l'Università medesima;
Veduta la convenzione per il mantenimento della predetta Facoltà, stipulata in data 3 agosto 1964 tra la Università di Bologna ed il Consorzio interprovinciale universitario di Bologna;
Sentito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Riconosciuta le necessità di approvare le proposte anzidette;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;
Decreta:
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È approvata e resa, esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in data 3 agosto 1964 tra l'Università degli studi di Bologna ed il Consorzio interprovinciale universitario di Bologna intesa al finanziamento della Facoltà di scienze politiche che viene istituita a norma del seguente presso l'Università di Bologna.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-31;1670#art-1