Art. 1

In vigore dal 21 lug 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, n. 1312; Vedute le proposte avanzate dalle autorità accademiche dell'Università di Bologna intese all'istituzione della Facoltà di scienze politiche presso l'Università medesima; Veduta la convenzione per il mantenimento della predetta Facoltà, stipulata in data 3 agosto 1964 tra la Università di Bologna ed il Consorzio interprovinciale universitario di Bologna; Sentito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Riconosciuta le necessità di approvare le proposte anzidette; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa, esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in data 3 agosto 1964 tra l'Università degli studi di Bologna ed il Consorzio interprovinciale universitario di Bologna intesa al finanziamento della Facoltà di scienze politiche che viene istituita a norma del seguente presso l'Università di Bologna.
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