Art. 3
In vigore dal 21 lug 1965
Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100 secondo comma, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, cinque posti di professore di ruolo.
Sono, inoltre, istituiti, ai sensi dell'art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 467 cinque posti di assistente ordinario.
Agli incarichi di insegnamento si provvede nel limite della spesa non eccedente l'importo residuo del contributo annuo a carico dell'Ente finanziatore detratte le somme che l'Università di Bologna deve versare allo Stato rispettivamente per il trattamento economico lordo di attività dovuto ai titolari dei posti di professore e di assistente di ruolo di cui al presente articolo e per la quota inerente al 20% del costo medio lordo ricorrente dei posti stessi da destinare alla costituzione del fondo per il trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante a detti titolari.
Per gli incarichi conferiti a norma del precedente comma la Università di Bologna deve versare allo Stato l'ammontare complessivo della anzidetta spesa che deve essere comprensiva, se trattasi di incarichi esterni, della quota del 20% del trattamento economico lordo di attività dei professori incaricati, da destinare alla costituzione del fondo per il trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante agli incaricati medesimi.
Alle esigenze amministrative, tecniche e di servizio della Facoltà di scienze politiche, si provvede con personale di ruolo di segreteria, tecnico ed ausiliario di cui la Università di Bologna risulta già organicamente dotata".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-31;1670#art-3