Art. 2
In vigore dal 21 lug 1965
In aggiunta alle Facoltà dell'Università di Bologna indicate nella tabella A annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni è costituita, a decorrere dal 1 novembre 1964, la Facoltà di scienze politiche, la quale viene mantenuta, presso l'Università medesima con i mezzi indicati nella Convenzione di cui al precedente .
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-31;1670#art-2