Art. 6
In vigore dal 1 ott 1964
La sospensione del dazio per gli zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido, (voce di tariffa 17.01) disposta per tutte le provenienze fino al 31 luglio 1964, con il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1964, n. 137, è prorogata fino al 30 settembre 1964.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;808#art-6