Art. 4

In vigore dal 1 ott 1964
Il contingente stabilito per l'anno 1964 con l' del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1964, n. 23, per l'importazione in esenzione da dazio di tonni freschi, anche congelati, destinati alla industria conserviera per essere preparati o conservati (voce di tariffa ex 03.01-B-I-b-2) provenienti da Paesi estranei alla Comunità Economica Europea, è aumentato da quintali 250.000 a quintali 375.000.
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