Art. 2
In vigore dal 1 ott 1964
Dal 31 luglio 1964 e fino al 31 ottobre 1964, è temporaneamente sospesa l'applicazione del dazio previsto dalla vigente tariffa doganale per le carni fresche, refrigerate o congelate, della specie bovina (voce di tariffa 02.01-A-II), in provenienza dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea, scortate dal certificati prescritti, destinate all'industria conserviera, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;808#art-2