Art. 3

In vigore dal 1 ott 1964
Dal 31 luglio 1964 e fino al 31 ottobre 1964, è temporaneamente sospesa l'applicazione del dazio previsto dalla vigente tariffa doganale per le carni congelate, della specie bovina (voce di tariffa ex 02.01-A-II), in provenienza dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea, senza i certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunità, destinata alla industria conserviera, sotto la osservanza delle norma e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;808#art-3

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