Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila

Art. 98

In vigore dal 2 mar 1967
Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente e diligentemente i corsi di insegnamento, al quali sono iscritti, e le relative esercitazioni, di serbare contegno corretto durante le lezioni e nei locali della Università. La frequenza, la diligenza ed il profitto degli studenti, sono accertati dai professori nei modi che credono più opportuni.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 30 ottobre 1965, n. 1516 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'art. 71 relativo allo sbarramento, circa l'iscrizione al secondo anno del corso di laurea in Fisica, e' soppresso con il relativo spostamento della successiva numerazione".
  • Il D.P.R. 11 ottobre 1966, n. 1302 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Dopo l'art. 75 sono aggiunti [...] nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in Scienze biologiche annesso alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con il conseguente spostamento della numerazione successiva".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-18;921#art-sdl-98

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