Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila

Art. 95

In vigore dal 2 mar 1967
I posti di assistenti e di lettori di ruolo sono determinati dalla tabella B) annessa al presente statuto. Per quanto non previsto dal presente statuto, sono applicabili agli assistenti e lettori Ai ruolo dell'Università dell'Aquila, le norme sulle stato giuridico e sul trattamento economico degli assistenti di ruolo e dei lettori di ruolo della Università statali. Agli assistenti di ruolo viene assicurato un trattamento di quiescienza corrispondente a, quello, concesso agli assistenti di ruolo statale. Per effetto del trattamento medesimo gli assistenti rilasceranno sugli stipendi una ritenuta corrispondente a quella praticata per lo stesso titolo agli assistenti di ruolo statale.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 30 ottobre 1965, n. 1516 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'art. 71 relativo allo sbarramento, circa l'iscrizione al secondo anno del corso di laurea in Fisica, e' soppresso con il relativo spostamento della successiva numerazione".
  • Il D.P.R. 11 ottobre 1966, n. 1302 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Dopo l'art. 75 sono aggiunti [...] nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in Scienze biologiche annesso alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con il conseguente spostamento della numerazione successiva".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-18;921#art-sdl-95

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