Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila

Art. 90

In vigore dal 2 mar 1967
Al personale insegnante di ruolo viene assicurato un trattamento di quiescenza corrispondente a quello concesso ai professori universitari di ruolo statale. Per effetto del trattamento medesimo i professori rilasceranno sugli stipendi una ritenuta corrispondente a quella praticata per lo stesso titolo ai professori di ruolo statale.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 30 ottobre 1965, n. 1516 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'art. 71 relativo allo sbarramento, circa l'iscrizione al secondo anno del corso di laurea in Fisica, e' soppresso con il relativo spostamento della successiva numerazione".
  • Il D.P.R. 11 ottobre 1966, n. 1302 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Dopo l'art. 75 sono aggiunti [...] nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in Scienze biologiche annesso alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con il conseguente spostamento della numerazione successiva".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-18;921#art-sdl-90

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo