Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila

Art. 94

In vigore dal 2 mar 1967
Assistenti e lettori . Gli assistenti coadiuvano il professore nella ricerca scientifica e sono chiamati a coadiuvarlo, ma non a sostituirlo nell'attività didattica. Devono tenere corsi regolari di lezioni propedeutiche o istituzionali e correggere le eventuali esercitazioni scritte. Alle cattedre di Lingue e letterature straniere possono essere assegnati lettori, invece di assistenti, ma con gli stessi obblighi degli assistenti.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 30 ottobre 1965, n. 1516 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'art. 71 relativo allo sbarramento, circa l'iscrizione al secondo anno del corso di laurea in Fisica, e' soppresso con il relativo spostamento della successiva numerazione".
  • Il D.P.R. 11 ottobre 1966, n. 1302 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Dopo l'art. 75 sono aggiunti [...] nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in Scienze biologiche annesso alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con il conseguente spostamento della numerazione successiva".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-18;921#art-sdl-94

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